Art. 51
Procedura
In vigore dal 11 set 2023
Procedura
1. Per poter beneficiare dell’indennità transitoria, l’ex deputato ne fa richiesta entro i tre mesi successivi al termine del suo mandato, allegando una dichiarazione scritta dalla quale risulti che non esercita funzioni di cui all’ delle presenti misure di attuazione. Trascorso tale termine, la data in cui diventa effettivo il godimento dell’indennità transitoria è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda da parte del servizio competente del Parlamento. La durata del diritto all’indennità transitoria è determinata conformemente all’, paragrafo 2, dello statuto.
2. La dichiarazione scritta di cui al paragrafo 1 del presente articolo è corredata, se del caso, della decisione del deputato di cui all’, paragrafo 1.
3. Qualsiasi modifica delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione dell’indennità transitoria che potrebbe comportare una modifica del diritto di un ex deputato a tale indennità è notificata senza ritardo al servizio competente del Parlamento. In caso di dubbio, il Segretario generale può chiedere all’ex deputato di presentare le sue osservazioni.
4. Se, sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, il Segretario generale viene a conoscenza del fatto che l’ex deputato esercita una delle funzioni di cui all’, sospende il pagamento dell’indennità transitoria e ne informa l’ex deputato interessato.
5. L’ex deputato può in ogni momento rinunciare al suo diritto all’indennità transitoria. Il deputato comunica la sua decisione al Segretario generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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