Art. 52
Diritto a una pensione di anzianità
In vigore dal 11 set 2023
Diritto a una pensione di anzianità
1. I deputati che hanno esercitato il loro mandato per almeno un anno completo hanno diritto, dopo la cessazione del mandato, a una pensione di anzianità a vita da versare a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compiono i 63 anni di età, a norma dell’ dello statuto.
L’ex deputato o il suo rappresentante legale, salvo casi di forza maggiore, presenta la domanda di liquidazione della pensione di anzianità entro sei mesi dalla data di inizio del diritto. Trascorso tale termine, la data in cui diventa effettivo il godimento della pensione di anzianità è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda.
2. Il pagamento della pensione di anzianità è sospeso per ogni beneficiario della pensione rieletto al Parlamento. I diritti alla pensione di anzianità acquisiti a titolo del nuovo mandato si aggiungono ai diritti maturati prima della rielezione. Il pagamento della pensione di anzianità riprende non appena il deputato cessa il suo mandato al Parlamento.
3. Quando diversi mandati esercitati dallo stesso deputato sono separati da un periodo di interruzione, i periodi di tutti i mandati si sommano ai fini del calcolo della pensione di anzianità.
Storico versioni
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