Art. 3

Date di invio

In vigore dal 17 ago 2023
Date di invio 1.   Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/453, a loro segnalate dai soggetti vigilati in conformità alle seguenti disposizioni: a) per i soggetti vigilati significativi, all’atto della ricezione delle trasmissioni dei dati e una volta eseguite le verifiche iniziali dei dati precisate all’, le ANC trasmettono tutte le informazioni alla BCE senza indebito ritardo; b) per i soggetti vigilati meno significativi che effettuano segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a effettuare la segnalazione su base consolidata e che sono inclusi nell’elenco degli enti creditizi di maggiori dimensioni nello Stato membro pubblicata dall’Autorità bancaria europea (ABE) ai sensi dell’, paragrafo 6, della decisione dell’ABE, del 27 luglio 2021, relativa alle segnalazioni a fini di vigilanza da parte delle autorità competenti all’ABE (EBA/DC/404) (9), le ANC trasmettono alla BCE tali informazioni al più tardi entro le ore 12:00, ora dell’Europa centrale (CET), del decimo giorno lavorativo successivo alle pertinenti date d’invio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/453; c) per i soggetti vigilati meno significativi non contemplati alla lettera b), le ANC trasmettono tutte le informazioni alla BCE al più tardi entro le ore 12:00 CET del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle pertinenti date d’invio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/453. 2.   Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 in conformità alle seguenti disposizioni: a) per i soggetti vigilati significativi, all’atto della ricezione delle trasmissioni dei dati e una volta effettuate le verifiche iniziali dei dati di cui all’, le ANC trasmettono tutte le informazioni alla BCE senza indebito ritardo; b) per i soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti, nella misura in cui rappresentano il massimo livello di consolidamento nell’Unione, e per i soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni su base individuale se non fanno parte di un gruppo vigilato, in conformità all’, paragrafo 2, della decisione dell’ABE, del 5 giugno 2020, relativa ai dati per l’analisi comparativa a fini di vigilanza (EBA/DC/2020/337) (10), le ANC trasmettono alla BCE tutti i dati al più tardi entro le ore 12:00 CET del decimo giorno lavorativo successivo alla pertinente data di invio per ciascun elemento di dati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070; c) per i soggetti vigilati meno significativi non contemplati alla lettera b), le ANC segnalano tutte le informazioni alla BCE al più tardi entro la fine del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alla pertinente data di invio per ciascun elemento di dati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070.
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