Art. 5

Informazioni qualitative

In vigore dal 17 ago 2023
Informazioni qualitative 1.   Ove non sia possibile garantire la qualità dei dati per una determinata tabella nella tassonomia, le ANC ne comunicano le ragioni alla BCE senza indebito ritardo. 2.   Le ANC comunicano alla BCE quanto segue: a) le ragioni di eventuali ritrasmissioni da parte di soggetti vigilati significativi; b) le ragioni di eventuali revisioni rilevanti trasmesse da soggetti vigilati significativi. Ai fini della lettera b), per «revisione rilevante» si intende qualsiasi revisione di uno o più punti di dati, in termini sia di cifre assolute segnalate che di percentuale di variazioni, che incida in modo significativo sull’analisi prudenziale o finanziaria effettuata utilizzando tali punti di dati a livello di soggetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:1681:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo