Art. 6
Formato di trasmissione
In vigore dal 17 ago 2023
Formato di trasmissione
1. Le ANC trasmettono le informazioni precisate nella presente decisione in conformità al pertinente Modello dei punti di dati e alla tassonomia eXtensible Business Reporting Language (XBRL) applicabile, elaborati, aggiornati e pubblicati dall’ABE.
2. In conformità all’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), all’atto della ricezione delle informazioni precisate nella presente decisione, le ANC eseguono le verifiche iniziali dei dati per garantire che la trasmissione costituisca un valido rapporto XBRL in conformità al paragrafo 1.
3. I soggetti vigilati sono identificati nella trasmissione corrispondente mediante l’uso dell’identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier).
Storico versioni
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