Art. 4

Qualità dei dati

In vigore dal 17 ago 2023
Qualità dei dati 1.   Le ANC: a) verificano e valutano la qualità e l’affidabilità delle informazioni messe a disposizione della BCE ai sensi della presente decisione; b) applicano le regole di convalida elaborate, aggiornate e pubblicate dall’ABE; c) eseguono i controlli integrativi sulla qualità dei dati stabiliti dalla BCE in collaborazione con le ANC. 2.   Le ANC eseguono la valutazione della qualità dei dati loro trasmessi in conformità alle seguenti disposizioni: a) per i seguenti soggetti vigilati, entro il decimo giorno lavorativo successivo alle pertinenti date d’invio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, al regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070; i) soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti; ii) soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato; iii) soggetti vigilati che sono classificati come significativi secondo il criterio dei tre enti creditizi più significativi nel rispettivo Stato membro e che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a segnalare su base consolidata; iv) altri soggetti vigilati che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a segnalare su base consolidata e che sono inclusi nell’elenco degli enti creditizi di maggiori dimensioni nello Stato membro pubblicato dall’ABE ai sensi dell’, paragrafo 6, della decisione dell’ABE EBA/DC/404. b) per i soggetti vigilati significativi non contemplati alla lettera a), entro il venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle pertinenti date d’invio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, al regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070. 3.   Oltre all’osservanza delle regole di convalida e ai controlli di qualità dei dati di cui al paragrafo 1, le informazioni sono trasmesse in conformità ai requisiti minimi per l’accuratezza di seguito indicati: a) le ANC forniscono informazioni, se del caso, sugli sviluppi desumibili dalle informazioni trasmesse;e b) le informazioni sono complete, eventuali lacune sono evidenziate e spiegate alla BCE e, se del caso, tali lacune sono colmate senza indebito ritardo.
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