Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 17 ago 2023
Oggetto e ambito di applicazione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), la presente decisione stabilisce le procedure relative alla trasmissione alla Banca centrale europea (BCE) delle informazioni segnalate alle autorità nazionali competenti (ANC) dai soggetti vigilati, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/453.
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