Art. 10

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 3 ago 2023
Disposizioni finanziarie 1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse al pilastro civile per i sei mesi successivi all’entrata in vigore della presente decisione è pari a 1 075 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario per eventuali periodi successivi è deciso dal Consiglio. 2.   Tutte le spese per il pilastro civile sono gestite in conformità delle regole e secondo le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all’aggiudicazione di contratti d’appalto da parte del pilastro civile è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dal pilastro civile. Con l’approvazione della Commissione il pilastro civile può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, i paesi di cui all’, paragrafo 3, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali al pilastro civile. 3.   Il pilastro civile è responsabile dell’esecuzione del suo bilancio. A tal fine il pilastro civile firma un accordo con la Commissione. Le disposizioni finanziarie rispettano la catena di comando di cui agli e i requisiti operativi dell’iniziativa. 4.   Il pilastro civile riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto al controllo della stessa, per quanto riguarda le attività finanziarie intraprese nell’ambito dell’accordo di cui al paragrafo 3. 5.   Le spese connesse al pilastro civile sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:1599:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo