Art. 10
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 3 ago 2023
Disposizioni finanziarie
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse al pilastro civile per i sei mesi successivi all’entrata in vigore della presente decisione è pari a 1 075 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario per eventuali periodi successivi è deciso dal Consiglio.
2. Tutte le spese per il pilastro civile sono gestite in conformità delle regole e secondo le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all’aggiudicazione di contratti d’appalto da parte del pilastro civile è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dal pilastro civile. Con l’approvazione della Commissione il pilastro civile può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, i paesi di cui all’, paragrafo 3, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali al pilastro civile.
3. Il pilastro civile è responsabile dell’esecuzione del suo bilancio. A tal fine il pilastro civile firma un accordo con la Commissione. Le disposizioni finanziarie rispettano la catena di comando di cui agli e i requisiti operativi dell’iniziativa.
4. Il pilastro civile riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto al controllo della stessa, per quanto riguarda le attività finanziarie intraprese nell’ambito dell’accordo di cui al paragrafo 3.
5. Le spese connesse al pilastro civile sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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