Art. 8

Sicurezza

In vigore dal 3 ago 2023
Sicurezza 1.   Il comandante dell’operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza per il pilastro civile e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte dell’iniziativa conformemente all’. 2.   Il capo della cellula di comando e sostegno civile è responsabile della sicurezza del pilastro civile e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’iniziativa, in linea con la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V TUE e relativi documenti giustificativi. 3.   Il personale del pilastro civile è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le proprie funzioni, conformemente al piano operativo. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dal responsabile della sicurezza. 4.   Il comandante dell’operazione civile assicura la protezione delle informazioni classificate dell’UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).
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