Art. 9

Disposizioni giuridiche

In vigore dal 3 ago 2023
Disposizioni giuridiche Il pilastro civile ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l’attuazione della presente decisione.
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