Art. 11
Cellula di progetto civile
In vigore dal 3 ago 2023
Cellula di progetto civile
1. Il pilastro civile dispone di una cellula di progetto civile per individuare e attuare progetti civili a sostegno dei suoi compiti indicati all’, paragrafo 1.
2. Ove opportuno, tale cellula di progetto civile agevola progetti attuati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità in settori connessi al pilastro civile e a sostegno dei suoi obiettivi, e fornisce consulenza in merito.
3. Fatto salvo il paragrafo 5, il pilastro civile è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l’attuazione di progetti individuati che completino le altre azioni dell’iniziativa in modo coerente, se il progetto è:
a)
previsto nella scheda finanziaria della presente decisione; o
b)
integrato nel corso del mandato dell’iniziativa mediante una modifica di tale scheda finanziaria su richiesta del comandante dell’operazione civile.
4. Il pilastro civile stipula un accordo con le pertinenti autorità degli Stati di cui al paragrafo 3, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del pilastro civile nell’utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati.
5. Né l’Unione né l’alto rappresentante sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati di cui al paragrafo 3 per atti od omissioni del pilastro civile nell’utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati.
6. Il CPS approva l’accettazione di un contributo finanziario alla cellula di progetto civile da parte di Stati terzi.
Storico versioni
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