Art. 12
Comandante militare
In vigore dal 3 ago 2023
Comandante militare
1. Il direttore della capacità militare di pianificazione e condotta (Military Planning and Conduct Capability – MPCC) funge da comandante militare per il pilastro militare.
2. L’MPCC è la struttura di comando e di controllo fissa a livello strategico militare al di fuori del teatro delle operazioni, ed è responsabile della pianificazione e della condotta operative del pilastro militare.
3. Il comandante militare, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’alto rappresentante, esercita il comando e il controllo del pilastro militare a livello strategico.
4. Il comandante militare garantisce l’attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, con riguardo alla condotta delle operazioni del pilastro militare, anche impartendo le istruzioni al suo personale.
5. Il comandante militare riferisce al Consiglio attraverso l’alto rappresentante.
6. Tutto il personale distaccato del pilastro militare resta pienamente subordinato, ove opportuno, alle autorità nazionali dello Stato di origine conformemente alla normativa nazionale, all’istituzione dell’Unione interessata o al SEAE. L’autorità nazionale, l’istituzione dell’Unione o il SEAE, ove opportuno, trasferiscono al comandante militare il controllo operativo del proprio personale distaccato.
7. Il comandante militare ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’Unione sia correttamente assolto per il personale del pilastro militare.
Storico versioni
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