Art. 8

Trattamento dei dati personali e obblighi del titolare del trattamento

In vigore dal 28 lug 2023
Trattamento dei dati personali e obblighi del titolare del trattamento 1.   La BCE può derogare ai diritti degli interessati ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725, nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere a finalità di archiviazione nel pubblico interesse e per preservare l’integrità degli archivi storici della BCE, tra cui in particolare ai seguenti diritti: a) il diritto di accesso (10), ove la domanda dell’interessato non consenta l’identificazione di specifici documenti degli archivi della BCE senza comportare uno sforzo amministrativo sproporzionato e nel valutare quale azione intraprendere a seguito della richiesta dell’interessato e lo sforzo amministrativo che essa comporta, sono prese in particolare considerazione le informazioni fornite dall’interessato e la natura, l’ambito, il volume e le dimensioni dei documenti degli archivi della BCE potenzialmente interessati; b) il diritto di rettifica (11), ove la rettifica renda impossibile preservare l’integrità e l’autenticità dei documenti degli archivi storici della BCE, fatta salva la possibilità di una dichiarazione integrativa o di un’annotazione al documento interessato, sempre che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; c) il diritto di limitazione del trattamento (12), ove il trattamento sia necessario per preservare l’integrità e l’autenticità dei documenti degli archivi storici della BCE e/o sia nel pubblico interesse; d) l’obbligo di notificare la rettifica o la cancellazione dei dati personali (13), ove ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; e) il diritto di opporsi al trattamento (14), ove i dati personali siano contenuti in documenti degli archivi storici della BCE come parte integrante e indispensabile di tali documenti. 2.   La BCE mette in atto garanzie adeguate ad assicurare l’osservanza dell’ del regolamento (UE) 2018/1725. Tali garanzie includono misure tecniche e organizzative, in particolare, per assicurare il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Le garanzie includono quanto segue: a) istituire procedure per la protezione dei dati personali, come la cancellazione e la distruzione sistematica dei fascicoli contenenti dati personali in linea con il piano di archiviazione e conservazione della BCE; b) istituire procedure controllate per consentire l'accesso ai documenti laddove l’esistenza di dati personali non possa essere confermata; c) non divulgare dati personali sensibili; e d) misure di pseudoanonimizzazione e anonimizzazione. 3.   Il titolare del trattamento è tenuto a: a) informare gli interessati del fatto che i documenti contenenti i loro dati personali possono essere resi accessibili al pubblico in quanto appartenenti agli archivi storici della BCE; b) consultare il responsabile della protezione dei dati prima di una decisione di deroga ai diritti degli interessati in un caso particolare e documentare tale consultazione; c) registrare eventuali deroghe applicate ai sensi del paragrafo 1, così come la motivazione che giustifica tale deroga; d) mettere a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati, su richiesta, eventuali documenti contenenti i sottesi elementi di fatto e di diritto.
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