Art. 13
Modifica alla decisione BCE/2004/2
In vigore dal 28 lug 2023
Modifica alla decisione BCE/2004/2
Il secondo periodo dell’articolo 23.3, della decisione BCE/2004/2 è sostituito dal seguente:
«Essi sono liberamente accessibili dopo un periodo di 30 anni a decorrere dalla data di creazione in conformità alla decisione (UE) 2023/1610 della Banca centrale europea (BCE/2023/17) (*1), a meno che gli organi decisionali non decidano di abbreviare o prorogare detto termine.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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