Art. 7
Documenti degli archivi della BCE relativi allo svolgimento dei compiti del SEBC e dell’Eurosistema custoditi da terzi
In vigore dal 28 lug 2023
Documenti degli archivi della BCE relativi allo svolgimento dei compiti del SEBC e dell’Eurosistema custoditi da terzi
Se una BCN ha trasferito documenti degli archivi della BCE a un terzo, tale BCN garantisce che:
a)
nel caso in cui la BCE custodisca gli stessi documenti trasferiti a tale terzo e quest’ultimo svolga una valutazione di detti documenti, la valutazione ad opera di tale terzo sia allineata con l’esito della valutazione svolta dalla BCE in base all’;
b)
nel caso in cui la BCE custodisca gli stessi documenti trasferiti a tale terzo e quest’ultimo esamini la classificazione di sicurezza di tali documenti, la decisione circa la declassificazione adottata dal terzo sia allineata con l’esito della decisione relativa alla declassificazione adottata dalla BCE in conformità all', paragrafo 1; e
c)
il terzo non renda tali documenti declassificati accessibili al pubblico prima della scadenza del periodo di 30 anni a decorrere dalla data di creazione di tali documenti.
Storico versioni
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