Art. 4

Declassificazione

In vigore dal 28 lug 2023
Declassificazione 1.   La BCE è tenuta a esaminare le categorie di documenti classificati da essa custoditi tempestivamente e non oltre il venticinquesimo anno successivo alla data di creazione di un documento classificato, per decidere se declassificarli o meno a «ECB-PUBLIC». Successivamente, la BCE riesamina i documenti, oppure le categorie di documenti, degli archivi storici della BCE custoditi dalla stessa e non declassificati a «EC B-PUBLIC» a seguito di tale primo esame almeno una volta ogni cinque anni. 2.   In conformità all', paragrafo 3, del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83, prima di decidere in merito alla declassificazione e rendere accessibili al pubblico documenti degli archivi storici della BCE che, se divulgati, potrebbero compromettere gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale, la BCE è tenuta a pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per informare le persone e le imprese interessate e invitarle a presentare osservazioni entro un periodo non inferiore a otto settimane come precisato nell’avviso, per valutare se i documenti debbano essere divulgati o meno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:1610:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo