Art. 5

Apertura al pubblico di documenti classificati custoditi dalla BCE

In vigore dal 28 lug 2023
Apertura al pubblico di documenti classificati custoditi dalla BCE 1.   La BCE rende accessibili al pubblico i documenti declassificati da essa custoditi se tali documenti erano stati prodotti o ricevuti dai predecessori della BCE. 2.   La BCE rende accessibili al pubblico ai sensi dei paragrafi 3 e 4 i documenti declassificati da essa custoditi, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, 30 anni dopo la loro data di creazione. 3.   La BCE rende accessibili online, se possibile, i documenti declassificati di cui al paragrafo 2 attraverso le piattaforme di comunicazione online della BCE. 4.   Laddove non sia possibile rendere accessibili online ai sensi del paragrafo 3 i documenti declassificati di cui al paragrafo 2, la BCE rende gli stessi accessibili ai richiedenti presso i locali della BCE oppure, se ritenuto appropriato dalla stessa, mediante la divulgazione di una copia digitale dei documenti richiesti, alle seguenti condizioni: a) è presentata una domanda di accesso a un documento declassificato in qualsiasi forma scritta, anche elettronica, in una delle lingue ufficiali dell’Unione, in modo sufficientemente preciso tale da consentire alla BCE di identificare il documento richiesto; b) i documenti sono forniti nella loro versione più recente nel formato (anche elettronico) e nella lingua o nelle lingue in cui sono stati creati. Qualora una domanda di accesso non sia sufficientemente precisa ai fini della lettera a), la BCE chiede al richiedente di chiarirla e lo assiste in tale compito.
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