Art. 6
Documenti relativi allo svolgimento dei compiti del SEBC e dell’Eurosistema custoditi dalle BCN
In vigore dal 28 lug 2023
Documenti relativi allo svolgimento dei compiti del SEBC e dell’Eurosistema custoditi dalle BCN
1. Le BCN svolgono una valutazione per individuare quali documenti degli archivi della BCE da esse custoditi debbano essere conservati e quali documenti non abbiano alcun valore amministrativo o storico e debbano essere eliminati. Le BCN perseguono gli obiettivi di politica stabiliti all', paragrafo 2, nella loro valutazione e rispettano gli obblighi di conservazione di cui all’, paragrafo 3. Se una BCN e la BCE custodiscono gli stessi documenti degli archivi della BCE, le BCN sono tenute ad allineare la propria valutazione con l’esito della valutazione svolta dalla BCE ai sensi dell’.
2. Le BCN esaminano tempestivamente e non oltre il venticinquesimo anno successivo alla data di creazione di un documento classificato, le categorie di documenti classificati da esse custoditi per decidere se declassificarli o meno a un livello equivalente alla classificazione «ECB-PUBLIC». Se una BCN e la BCE custodiscono gli stessi documenti degli archivi della BCE, le BCN sono tenute ad allineare la propria decisione sulla declassificazione con l’esito della decisione relativa alla declassificazione adottata dalla BCE in conformità all', paragrafo 1. Le BCE non rendono accessibili al pubblico né trasferiscono a un terzo documenti declassificati prima della scadenza del periodo di 30 anni a decorrere dalla data di creazione del documento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2023:1610:oj#art-6