Art. 10

Riproduzione degli archivi storici della BCE

In vigore dal 28 lug 2023
Riproduzione degli archivi storici della BCE 1.   Gli archivi storici della BCE, oppure eventuali informazioni descrittive relative a tali archivi, divulgati tramite le piattaforme di comunicazione online della BCE e in conformità alla presente decisione non sono riprodotti o sfruttati a scopi commerciali senza la specifica autorizzazione preventiva della BCE. La BCE può negare l’autorizzazione senza fornire alcuna motivazione. 2.   La presente decisione fa salve eventuali norme sul diritto d’autore che possono limitare il diritto di un terzo di riprodurre o sfruttare eventuali documenti divulgati.
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