Art. 19

Rendicontazione da parte del direttore rischi

In vigore dal 19 dic 2022
Rendicontazione da parte del direttore rischi 1.   Il direttore rischi riferisce periodicamente in merito ai rischi sostanziali e al rispetto delle norme e delle procedure stabilite a norma dell’, paragrafo 4, al membro del collegio competente per il bilancio, al comitato per la gestione dei rischi e la conformità, al direttore generale della direzione generale del Bilancio e al contabile. Il direttore rischi fornisce inoltre periodicamente informazioni sui rischi e sui limiti alle persone responsabili dell’esecuzione operativa della strategia di finanziamento diversificata. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio adotta senza indebito ritardo le misure necessarie per reagire a tali constatazioni e fornisce al direttore rischi spiegazioni sulle misure adottate. Nel riferire al membro del collegio competente per il bilancio, il direttore rischi può altresì, se del caso, informare tale membro in merito alle constatazioni di cui al secondo comma e alle deliberazioni del comitato per la gestione dei rischi e la conformità. 2.   Il direttore rischi riferisce alla Commissione una volta l’anno in merito all’attuazione della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2022:2544:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo