Art. 17
Definizione di una politica ad alto livello in materia di rischi e conformità
In vigore dal 19 dic 2022
Definizione di una politica ad alto livello in materia di rischi e conformità
1. Il direttore rischi elabora una politica ad alto livello in materia di rischi e conformità che individua i rischi principali per gli interessi finanziari dell’Unione derivanti dall’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti. In tale contesto, il direttore rischi tiene conto dei principi per il riconoscimento e la valutazione dei rischi, in base ai quali un sistema di controllo interno efficace individua e valuta costantemente i rischi principali.
2. La politica ad alto livello in materia di rischi e conformità fissa gli obiettivi strategici in materia di rischi e fornisce il quadro generale per gli orientamenti in materia di gestione dei rischi applicabili alle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti.
3. La politica ad alto livello in materia di rischi e conformità individua tutti i rischi associati, compresi quelli di liquidità, di mercato, di finanziamento, di credito, di controparte ed operativi, derivanti dall’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti. La politica ad alto livello in materia di rischi e conformità stabilisce per ciascun rischio la propensione elevata al rischio, le metodologie generali per misurare l’esposizione al rischio, gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione nonché il meccanismo di intensificazione dell’intervento da adottare in caso di violazioni o non conformità. Tale documento verifica la solidità delle procedure necessarie per garantire l’onestà, l’integrità e la trasparenza di tali operazioni e limita adeguatamente qualsiasi rischio finanziario od operativo.
4. La politica ad alto livello in materia di rischi e conformità comprende le norme e procedure seguenti:
a)
le norme e le procedure che devono essere rispettate dalle persone responsabili dell’attuazione operativa e dell’esecuzione della strategia di finanziamento diversificata; e
b)
le norme e procedure destinate a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, l’esecuzione di operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti da parte di soggetti costituiti in giurisdizioni elencate nella normativa pertinente in materia di giurisdizioni non cooperative oppure individuate come paesi ad alto rischio a norma dell’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), o che non rispettano effettivamente le norme fiscali concordate con l’Unione o a livello internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni, violazioni dei regimi sanzionatori e altre irregolarità finanziarie pertinenti.
5. La politica ad alto livello in materia di rischi e conformità è riesaminata almeno una volta l’anno e, se necessario, riveduta.
6. La politica ad alto livello in materia di rischi e conformità è presentata, per approvazione, dal direttore rischi al membro del collegio competente per il bilancio.
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