Art. 20

Ruolo del comitato per la gestione dei rischi e la conformità

In vigore dal 19 dic 2022
Ruolo del comitato per la gestione dei rischi e la conformità 1.   È istituito un comitato per la gestione dei rischi e la conformità incaricato di sostenere il direttore rischi nello svolgimento delle sue mansioni. 2.   Il comitato per la gestione dei rischi e la conformità: a) è consultato dal direttore rischi in merito alla politica ad alto livello in materia di rischi e conformità; b) assiste il direttore rischi in relazione ai compiti di cui all’, paragrafo 2, lettere a), b) e c); c) partecipa alla valutazione, al monitoraggio e all’approvazione delle pratiche relative all’attuazione della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità nonché in relazione alla gestione dei rischi delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti; d) assiste il direttore rischi nella valutazione delle esposizioni ai rischi emergenti in relazione alle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti, ed è informato dal direttore rischi in merito al superamento dei limiti fissati al fine di ridurre i rischi o al mancato rispetto della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità nonché ad altri orientamenti, politiche e limiti relativi ai rischi.
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