Art. 18

Ruolo del direttore rischi

In vigore dal 19 dic 2022
Ruolo del direttore rischi 1.   Il direttore rischi verifica che la politica ad alto livello in materia di rischi e conformità sia attuata in modo completo e coerente. 2.   In particolare, al direttore rischi spettano i compiti seguenti: a) formulare un parere sul progetto di piano di finanziamento; b) riesaminare i regolamenti interni e i documenti di orientamento emanati dal direttore generale della direzione generale del Bilancio per l’attuazione della presente decisione ai fini della coerenza con la politica ad alto livello in materia di rischi e conformità, documenti che il direttore rischi può chiedere di modificare; c) stabilire e supervisionare il costante rispetto di processi robusti volti all’individuazione, alla quantificazione e al monitoraggio dei rischi; d) individuare potenziali violazioni della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità o di altri orientamenti, politiche e limiti relativi ai rischi e raccomandare eventuali misure da adottare in caso di violazioni o non conformità.
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