Art. 16

Ruolo del direttore rischi per le operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti

In vigore dal 19 dic 2022
Ruolo del direttore rischi per le operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti 1.   È istituito un direttore rischi per le operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti, i cui poteri e le cui funzioni sono stabiliti nella presente decisione. 2.   Il ruolo del direttore rischi consiste nel garantire che i sistemi e i processi utilizzati per attuare le operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti siano concepiti e attuati in modo da garantire quanto più possibile la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e la sana gestione finanziaria delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti. 3.   Il ruolo di direttore rischi è esercitato indipendentemente dalle funzioni e dai compiti connessi alla pianificazione, all’attuazione, all’esecuzione e alla contabilità delle operazioni. Il direttore rischi gode di autonomia nello svolgimento dei compiti e delle responsabilità di cui al presente capo ed è dotato delle risorse necessarie. 4.   Il direttore rischi riferisce direttamente al membro del collegio competente per il bilancio in relazione alle competenze di cui al presente capo. 5.   Un membro del personale incaricato della funzione di responsabile per la conformità riferisce direttamente al direttore rischi in merito alle questioni di cui all’, paragrafo 4.
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