Art. 21
Membri e organizzazione del comitato per la gestione dei rischi e la conformità
In vigore dal 19 dic 2022
Membri e organizzazione del comitato per la gestione dei rischi e la conformità
1. I membri del comitato per la gestione dei rischi e la conformità sono il direttore rischi, il contabile della Commissione, il responsabile per la conformità, due membri del personale appartenenti a direzioni generali le cui funzioni implicano una conoscenza della gestione dei rischi e della vigilanza dei mercati finanziari e due membri del personale della direzione generale del Bilancio designati dal direttore generale di tale direzione generale.
2. Il direttore rischi invita due esperti esterni alle riunioni del comitato per la gestione dei rischi e la conformità. Gli esperti esterni forniscono pareri e partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto in merito a questioni sottoposte all’attenzione del comitato.
3. Il comitato per la gestione dei rischi e la conformità adotta, ove possibile, posizioni sulla base del consenso o, in caso di mancato raggiungimento di un consenso, sulla base di una maggioranza semplice dei suoi membri. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del direttore rischi.
4. Il comitato per la gestione dei rischi e la conformità adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni
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