Art. 7

Statistiche

In vigore dal 14 dic 2022
Statistiche 1.   L’archivio centrale di relazioni e statistiche istituito e attuato da eu-LISA a norma dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818 e l’attuazione di riferimento ECRIS producono statistiche riguardanti la registrazione, la conservazione e lo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziali tramite ECRIS-TCN e l’attuazione di riferimento ECRIS, conformemente all’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/816. 2.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare le seguenti statistiche sulle attività: a) per quanto riguarda gli indicatori di utilizzo del sistema: i) numero di registrazioni di dati create riguardanti cittadini di paesi terzi e soggetti con doppia cittadinanza (cittadini di paesi terzi/UE); ii) numero di registrazioni di dati modificate riguardanti cittadini di paesi terzi e soggetti con doppia cittadinanza (cittadini di paesi terzi/UE); iii) numero di registrazioni di dati cancellate riguardanti cittadini di paesi terzi e soggetti con doppia cittadinanza (cittadini di paesi terzi/UE); iv) numero di visualizzazioni delle proprie registrazioni di dati da parte delle autorità centrali a norma dell’, paragrafo 5; v) numero di interrogazioni riguardanti cittadini di paesi terzi e soggetti con doppia cittadinanza (cittadini di paesi terzi/UE); b) per quanto riguarda gli indicatori dei dati: i) numero di registrazioni nella banca dati; ii) numero di registrazioni contenenti impronte digitali; iii) numero di registrazioni contenenti gli indicatori stabiliti a norma dell’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816, separatamente per le condanne per un reato di terrorismo o per qualunque altro dei reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240; iv) rapporto sulla presenza di dati alfanumerici; v) rapporto sull’esattezza della data di nascita; vi) numero di registrazioni non accettate ai fini dell’inserimento; vii) numero di dati relativi alle impronte digitali non accettati ai fini dell’inserimento a norma dell’, paragrafo 7, della presente decisione; c) per quanto riguarda gli indicatori di efficacia della corrispondenza: i) numero di registrazioni ottenute effettuando una ricerca esatta relativa agli Stati membri di condanna; ii) numero di registrazioni ottenute effettuando una ricerca inesatta relativa agli Stati membri di condanna; iii) numero di ricerche esatte effettuate utilizzando dati alfanumerici o impronte digitali, o entrambi; iv) numero di ricerche inesatte effettuate utilizzando dati alfanumerici o impronte digitali, o entrambi; v) numero di riscontri positivi a una ricerca esatta, sulla base di successive richieste ECRIS; vi) numero di riscontri positivi a una ricerca inesatta, sulla base di successive richieste ECRIS; d) altri indicatori i) quale autorità competente ha effettuato la ricerca; ii) scopo della ricerca a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/816, specificato per ciascuna autorità competente che l’ha effettuata. 3.   Se del caso, le statistiche di cui al paragrafo 2 sono prodotte separatamente per ciascuna autorità competente. 4.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare le seguenti statistiche tecniche, per quanto riguarda gli indicatori della qualità del servizio: a) rapporto successo/insuccesso delle richieste; b) disponibilità del sistema; c) statistiche sui tempi di risposta per ogni caso d’uso supportato dal sistema. 5.   Le statistiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono prodotte quotidianamente. 6.   Gli Stati membri che utilizzano il proprio software nazionale di attuazione ECRIS, come previsto all’, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) 2019/816, garantiscono che esso permetta di produrre le stesse statistiche dell’attuazione di riferimento ECRIS.
Storico versioni

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