Art. 7
Statistiche
In vigore dal 14 dic 2022
Statistiche
1. L’archivio centrale di relazioni e statistiche istituito e attuato da eu-LISA a norma dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818 e l’attuazione di riferimento ECRIS producono statistiche riguardanti la registrazione, la conservazione e lo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziali tramite ECRIS-TCN e l’attuazione di riferimento ECRIS, conformemente all’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/816.
2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare le seguenti statistiche sulle attività:
a)
per quanto riguarda gli indicatori di utilizzo del sistema:
i)
numero di registrazioni di dati create riguardanti cittadini di paesi terzi e soggetti con doppia cittadinanza (cittadini di paesi terzi/UE);
ii)
numero di registrazioni di dati modificate riguardanti cittadini di paesi terzi e soggetti con doppia cittadinanza (cittadini di paesi terzi/UE);
iii)
numero di registrazioni di dati cancellate riguardanti cittadini di paesi terzi e soggetti con doppia cittadinanza (cittadini di paesi terzi/UE);
iv)
numero di visualizzazioni delle proprie registrazioni di dati da parte delle autorità centrali a norma dell’, paragrafo 5;
v)
numero di interrogazioni riguardanti cittadini di paesi terzi e soggetti con doppia cittadinanza (cittadini di paesi terzi/UE);
b)
per quanto riguarda gli indicatori dei dati:
i)
numero di registrazioni nella banca dati;
ii)
numero di registrazioni contenenti impronte digitali;
iii)
numero di registrazioni contenenti gli indicatori stabiliti a norma dell’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816, separatamente per le condanne per un reato di terrorismo o per qualunque altro dei reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240;
iv)
rapporto sulla presenza di dati alfanumerici;
v)
rapporto sull’esattezza della data di nascita;
vi)
numero di registrazioni non accettate ai fini dell’inserimento;
vii)
numero di dati relativi alle impronte digitali non accettati ai fini dell’inserimento a norma dell’, paragrafo 7, della presente decisione;
c)
per quanto riguarda gli indicatori di efficacia della corrispondenza:
i)
numero di registrazioni ottenute effettuando una ricerca esatta relativa agli Stati membri di condanna;
ii)
numero di registrazioni ottenute effettuando una ricerca inesatta relativa agli Stati membri di condanna;
iii)
numero di ricerche esatte effettuate utilizzando dati alfanumerici o impronte digitali, o entrambi;
iv)
numero di ricerche inesatte effettuate utilizzando dati alfanumerici o impronte digitali, o entrambi;
v)
numero di riscontri positivi a una ricerca esatta, sulla base di successive richieste ECRIS;
vi)
numero di riscontri positivi a una ricerca inesatta, sulla base di successive richieste ECRIS;
d)
altri indicatori
i)
quale autorità competente ha effettuato la ricerca;
ii)
scopo della ricerca a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/816, specificato per ciascuna autorità competente che l’ha effettuata.
3. Se del caso, le statistiche di cui al paragrafo 2 sono prodotte separatamente per ciascuna autorità competente.
4. Le statistiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare le seguenti statistiche tecniche, per quanto riguarda gli indicatori della qualità del servizio:
a)
rapporto successo/insuccesso delle richieste;
b)
disponibilità del sistema;
c)
statistiche sui tempi di risposta per ogni caso d’uso supportato dal sistema.
5. Le statistiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono prodotte quotidianamente.
6. Gli Stati membri che utilizzano il proprio software nazionale di attuazione ECRIS, come previsto all’, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) 2019/816, garantiscono che esso permetta di produrre le stesse statistiche dell’attuazione di riferimento ECRIS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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