Art. 8
Requisiti di prestazione di ECRIS-TCN
In vigore dal 14 dic 2022
Requisiti di prestazione di ECRIS-TCN
1. I requisiti di prestazione del sistema centrale ECRIS-TCN per la creazione, la modifica, la cancellazione e la visualizzazione delle registrazioni di dati nonché per la ricerca di uno Stato membro di condanna sono stabiliti nella sezione III dell’allegato.
2. eu-LISA monitora a livello centrale la prestazione in termini di esattezza dei dati relativi alle impronte digitali in ECRIS-TCN a partire dai dati inseriti dagli Stati membri in ECRIS-TCN, sulla base di un campione rappresentativo di casi.
3. Il monitoraggio di cui al paragrafo 2 è svolto periodicamente, e almeno una volta al mese. eu-LISA trasmette agli Stati membri relazioni su tale monitoraggio.
4. Il processo di misurazione della prestazione in termini di esattezza dei dati relativi alle impronte digitali è automatizzato quanto più possibile e non consente l’identificazione individuale. Tale processo è determinato dopo aver effettuato i collaudi rilevanti di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816 durante la fase di attuazione.
5. Nel processo di monitoraggio della prestazione in termini di esattezza dei dati relativi alle impronte digitali è applicato l’indicatore di esattezza «Tasso di insuccesso nell’inserimento», che riguarda la percentuale di registrazioni caratterizzate da una qualità insufficiente.
L’obiettivo di esattezza per tale indicatore è determinato dopo aver effettuato i collaudi rilevanti di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816 durante la fase di attuazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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