Art. 6

Conservazione dei registri (log) e relativo accesso

In vigore dal 14 dic 2022
Conservazione dei registri (log) e relativo accesso 1.   eu-LISA e le autorità competenti sono responsabili della fornitura dell’infrastruttura e degli strumenti necessari per registrare le operazioni di trattamento dei dati in ECRIS-TCN conformemente all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/816, in particolare degli strumenti per aggregare e consultare i registri eu-LISA, in consultazione con il gruppo consultivo di ECRIS-TCN di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) 2019/816 («gruppo consultivo di ECRIS-TCN»), e le autorità competenti hanno altresì la responsabilità di specificare le loro rispettive norme, prassi e procedure in materia di registri, tra cui il formato specifico degli archivi di registri e la procedura per la loro condivisione. 2.   eu-LISA e le autorità competenti sono responsabili dell’attuazione delle loro rispettive norme e procedure di cui al paragrafo 1. Tale attuazione comprende: a) l’ispezione dei registri in risposta a incidenti e, ove possibile, in modo proattivo; b) i compiti di gestione dei registri, quali l’archiviazione, la conservazione sicura, l’elevata disponibilità e la protezione dall’accesso non autorizzato a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/816. 3.   eu-LISA ha la responsabilità di mettere i registri a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, e conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, secondo comma. 4.   Le autorità competenti sono responsabili della conservazione dei loro rispettivi registri di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/816, della loro gestione e della loro trasmissione a eu-LISA, su richiesta, e conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, secondo comma. 5.   Ogni registro delle operazioni di trattamento dei dati di ECRIS-TCN contiene, come minimo, una registrazione cronologica che fornisce prove documentali della sequenza di attività che hanno interessato in qualsiasi momento un’operazione, una procedura o un evento specifici. 6.   eu-LISA e le autorità competenti definiscono il loro rispettivo elenco di personale autorizzato ad accedere ai registri delle operazioni di trattamento dei dati di ECRIS-TCN e delle relative qualifiche conformemente all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/816.
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