Art. 4

Qualità dei dati relativi alle impronte digitali

In vigore dal 14 dic 2022
Qualità dei dati relativi alle impronte digitali 1.   Nell’inserire o modificare in ECRIS-TCN dati relativi alle impronte digitali, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna utilizza il meccanismo di verifica della qualità dei dati integrato nell’attuazione di riferimento ECRIS o fornito da eu-LISA come applicazione software. Conformemente alle responsabilità di eu-LISA a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816, detta Agenzia è preposta anche allo sviluppo, alla manutenzione e all’aggiornamento di tale meccanismo di verifica della qualità dei dati. 2.   Un meccanismo di verifica della qualità dei dati uguale a quello di cui al paragrafo 1 è istituito, manutenuto e aggiornato nel sistema centrale ECRIS-TCN. 3.   Gli Stati membri che utilizzano il proprio software nazionale di attuazione ECRIS, come previsto all’, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) 2019/816, garantiscono che, qualora non si avvalgano del meccanismo per la qualità dei dati di cui al paragrafo 1, il loro software nazionale di attuazione ECRIS assicuri standard e metriche di verifica della qualità dei dati relativi alle impronte digitali uguali a quelli consentiti dal meccanismo di cui al paragrafo 1. 4.   Ai fini della verifica della qualità di cui al presente articolo è utilizzata almeno la versione 2.0 della metrica NFIQ definita dal NIST (NIST Fingerprint Image Quality). 5.   Il processo di verifica della qualità dei dati si applica a tutti i dati relativi alle impronte digitali inseriti o modificati in ECRIS-TCN, e garantisce che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni: a) i dati relativi alle impronte digitali comprendono fino a dieci impronte digitali individuali, piatte, rollate o entrambe b) tutte le impronte digitali sono etichettate; c) i dati relativi alle impronte digitali sono acquisiti mediante scansione diretta (live-scan) o sono inchiostrati su carta, a condizione che quelli rilevati con quest’ultima modalità siano scansionati con la risoluzione richiesta e con la stessa qualità; d) i dati relativi alle impronte digitali sono forniti in un unico file contenente le immagini dattiloscopiche digitali (file NIST) e sono trasmessi conformemente alla norma ANSI/NIST-ITL 1-2011 aggiornata al 2015 (o versione più recente); e) il file NIST consente l’inserimento di informazioni complementari quali le condizioni di registrazione delle impronte digitali, il metodo utilizzato per l’acquisizione delle immagini delle impronte digitali individuali e il valore di qualità calcolato dagli Stati membri durante il processo di verifica della qualità dei dati; f) i dati relativi alle impronte digitali hanno una risoluzione nominale di 500 o 1000 ppi (e uno scarto tollerato di +/- 10 ppi) e 256 livelli di grigio; g) i dati relativi alle impronte digitali soddisfano le soglie di qualità che saranno determinate dopo aver effettuato i collaudi rilevanti di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816 durante la fase di attuazione. 6.   Quando interrogano ECRIS-TCN in base a dati relativi alle impronte digitali per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui casellari giudiziali di un cittadino di paese terzo conformemente all’ del regolamento (UE) 2019/816, le autorità competenti utilizzano, ove possibile, dati relativi alle impronte digitali che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 5, lettere d) e f). 7.   I dati relativi alle impronte digitali, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 8, inseriti o modificati in ECRIS-TCN, che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 5, sono rifiutati integralmente da ECRIS-TCN e non sono conservati né trattati. 8.   Per quanto riguarda le registrazioni di dati di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/816, i dati relativi alle impronte digitali che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo sono conservati in ECRIS-TCN, ma possono essere utilizzati dalle autorità competenti soltanto per confermare l’identità di un cittadino di paese terzo identificato grazie all’interrogazione con dati alfanumerici. All’atto dell’inserimento di tali registrazioni di dati in ECRIS-TCN, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna provvede affinché tali registrazioni di dati siano chiaramente distinguibili dalle altre.
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