Art. 5

Accesso e interrogazione di ECRIS-TCN

In vigore dal 14 dic 2022
Accesso e interrogazione di ECRIS-TCN 1.   Quando interrogano ECRIS-TCN per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui casellari giudiziali di un cittadino di paese terzo conformemente all’ del regolamento (UE) 2019/816, le autorità competenti utilizzano il modello di dati di cui alla sezione II dell’allegato della presente decisione. 2.   Nell’effettuare l’interrogazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti compilano tutti gli elementi di dati che hanno a disposizione per identificare il cittadino di paese terzo interessato. Fra gli elementi di dati contrassegnati a tal fine nel modello di dati di cui alla sezione II dell’allegato ne sono scelti almeno tre, tranne nel caso in cui l’interrogazione non contenga le immagini dattiloscopiche digitali (il file NIS). 3.   A seguito dei collaudi di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816, effettuati durante la fase di attuazione, sono stabilite le seguenti specifiche tecniche: a) l’elenco dei campi di dati relativi ai dati che possono essere utilizzati per una ricerca inesatta; b) le condizioni a cui un risultato di ricerca deve essere considerato una corrispondenza, tenendo conto dei requisiti di prestazione del sistema centrale ECRIS-TCN di cui alla sezione III dell’allegato e del livello accettabile di falsi positivi e falsi negativi. 4.   Il numero di registrazioni ottenibili a seguito di un’interrogazione non è superiore a dieci per Stato membro. Se del caso, possono essere imposte ulteriori restrizioni al numero di registrazioni ottenibili. 5.   Salvo disposizione contraria del regolamento (UE) 2019/816, le autorità centrali hanno accesso in qualsiasi momento a tutti i dati da esse inseriti in ECRIS-TCN, compreso l’accesso simultaneo a più registrazioni di dati. 6.   A eu-LISA sono trasmessi gli elenchi delle qualifiche del personale autorizzato ad accedere a ECRIS-TCN, stabiliti dalle autorità competenti conformemente all’, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/816, nonché i relativi aggiornamenti.
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