Art. 3
Meccanismi e procedure di conformità della qualità dei dati
In vigore dal 5 dic 2022
Meccanismi e procedure di conformità della qualità dei dati
1. Il meccanismo automatizzato istituito per garantire la conformità della qualità dei dati si applica all’inserimento o alla modifica dei dati all’atto della creazione o dell’aggiornamento dei fascicoli relativi alla domanda nel VIS da parte delle autorità competenti a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008.
2. Ai fini di una maggiore conformità della qualità dei dati, eu-LISA istituisce un meccanismo per evitare:
a)
errori sintattici, permettendo di inserire o conservare solo i campi di dati formattati correttamente;
b)
errori semantici, limitando, ove possibile, l’uso di campi a testo libero.
3. Il meccanismo di conformità della qualità dei dati consente l’applicazione delle regole di blocco. Qualora non si applichino le regole di blocco, ai dati inseriti o modificati dalle autorità competenti a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 si applicano le regole non vincolanti conformemente agli di tale regolamento.
4. Al fine di determinare la conformità della qualità dei dati alle regole di blocco o alle regole non vincolanti, il meccanismo di conformità della qualità dei dati di cui al paragrafo 3 del presente articolo è conforme ai punti 1 e 2 dell’allegato.
5. Il meccanismo di conformità della qualità dei dati valuta in che misura i dati sono conformi a ciascun indicatore della qualità dei dati applicando la norma di qualità dei dati di ciascun indicatore. A seguito di tale valutazione, il meccanismo di conformità della qualità dei dati attribuisce ai dati di input una classificazione della qualità secondo la procedura di cui al punto 3 dell’allegato.
6. eu-LISA attua le norme di qualità dei dati per ciascun indicatore conformemente all’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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