Art. 6
Relazioni sulla conformità della qualità dei dati
In vigore dal 5 dic 2022
Relazioni sulla conformità della qualità dei dati
Le informazioni ai fini della presentazione delle diverse relazioni a norma dell’articolo 29, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 767/2008 sono generate automaticamente dall’archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) 2019/817 e comprendono:
a)
per i dati alfanumerici e biometrici valutati in base alle regole di blocco e alle regole non vincolanti, la conformità agli indicatori della qualità dei dati:
1)
completezza (%);
2)
esattezza (%);
3)
unicità (%);
4)
tempestività (%);
5)
coerenza (%);
b)
completezza dei fascicoli di domanda (%);
c)
conformità dei dati alla classificazione «buona qualità» (%);
d)
conformità dei dati alla classificazione «bassa qualità» (%);
e)
campi di dati che causano frequenti problemi di qualità.
Le diverse relazioni a norma dell’articolo 29, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 767/2008 sono elaborate su base mensile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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