Art. 5

Requisiti generali per garantire la conformità della qualità dei dati

In vigore dal 5 dic 2022
Requisiti generali per garantire la conformità della qualità dei dati Le autorità competenti di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 garantiscono l’esattezza, la completezza, la coerenza, la tempestività e l’unicità dei dati trattati nel sistema centrale del VIS.
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