Art. 6 · Relazioni sulla conformità della qualità dei dati

Art. 6

Relazioni sulla conformità della qualità dei dati

In vigore dal 5 dic 2022
Relazioni sulla conformità della qualità dei dati Le informazioni ai fini della presentazione delle diverse relazioni a norma dell’articolo 29, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 767/2008 sono generate automaticamente dall’archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) 2019/817 e comprendono: a) per i dati alfanumerici e biometrici valutati in base alle regole di blocco e alle regole non vincolanti, la conformità agli indicatori della qualità dei dati: 1) completezza (%); 2) esattezza (%); 3) unicità (%); 4) tempestività (%); 5) coerenza (%); b) completezza dei fascicoli di domanda (%); c) conformità dei dati alla classificazione «buona qualità» (%); d) conformità dei dati alla classificazione «bassa qualità» (%); e) campi di dati che causano frequenti problemi di qualità. Le diverse relazioni a norma dell’articolo 29, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 767/2008 sono elaborate su base mensile.
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