Art. 2

Definizioni

In vigore dal 5 dic 2022
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: 1) «utente», personale debitamente autorizzato delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a ottenere o a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno; 2) «dati di input», dati soggetti ai controlli di qualità dei dati ai fini della loro conservazione nel sistema centrale VIS; 3) «regole di blocco», regole, o insieme di regole, che misurano il grado di conformità dei dati di input ai requisiti definiti in materia di dati relativi alla conservazione o all’uso, o a entrambi, comprese le regole di qualità dei dati che devono essere rispettate prima che i dati possano essere inseriti nel sistema centrale VIS; 4) «regole non vincolanti», regole, o insieme di regole, che misurano il grado di conformità dei dati di input ai requisiti definiti in materia di dati che ne condizionano la pertinenza o l’uso ottimale, o entrambi, comprese le regole di qualità dei dati applicabili prima che i dati possano essere inseriti nel sistema centrale VIS.
Storico versioni

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