Art. 2
Definizioni
In vigore dal 5 dic 2022
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
1)
«utente», personale debitamente autorizzato delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a ottenere o a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno;
2)
«dati di input», dati soggetti ai controlli di qualità dei dati ai fini della loro conservazione nel sistema centrale VIS;
3)
«regole di blocco», regole, o insieme di regole, che misurano il grado di conformità dei dati di input ai requisiti definiti in materia di dati relativi alla conservazione o all’uso, o a entrambi, comprese le regole di qualità dei dati che devono essere rispettate prima che i dati possano essere inseriti nel sistema centrale VIS;
4)
«regole non vincolanti», regole, o insieme di regole, che misurano il grado di conformità dei dati di input ai requisiti definiti in materia di dati che ne condizionano la pertinenza o l’uso ottimale, o entrambi, comprese le regole di qualità dei dati applicabili prima che i dati possano essere inseriti nel sistema centrale VIS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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