Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 5 dic 2022
Ambito di applicazione
1. La presente decisione stabilisce regole dettagliate sul meccanismo automatizzato e sulle procedure per effettuare i controlli relativi alla qualità e alla conformità della qualità dei dati a norma dell’articolo 29, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 767/2008.
2. La presente decisione stabilisce inoltre regole dettagliate concernenti le specifiche delle norme di qualità dei dati per l’inserimento dei dati all’atto della creazione o aggiornamento dei fascicoli relativi alla domanda nel sistema di informazione visti (VIS) a norma dell’articolo 29 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.
3. La presente decisione non si applica:
a)
ai dati contenuti nella banca dati a sola lettura di cui all’articolo 45 quater, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008;
b)
ai campi di dati contrassegnati come da eliminare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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