Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 5 dic 2022
Ambito di applicazione 1.   La presente decisione stabilisce regole dettagliate sul meccanismo automatizzato e sulle procedure per effettuare i controlli relativi alla qualità e alla conformità della qualità dei dati a norma dell’articolo 29, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 767/2008. 2.   La presente decisione stabilisce inoltre regole dettagliate concernenti le specifiche delle norme di qualità dei dati per l’inserimento dei dati all’atto della creazione o aggiornamento dei fascicoli relativi alla domanda nel sistema di informazione visti (VIS) a norma dell’articolo 29 bis del regolamento (CE) n. 767/2008. 3.   La presente decisione non si applica: a) ai dati contenuti nella banca dati a sola lettura di cui all’articolo 45 quater, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008; b) ai campi di dati contrassegnati come da eliminare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2022:2413:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo