Art. 2
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 14 nov 2022
Disposizioni finanziarie
1. L’importo di riferimento finanziario iniziale destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 16 000 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese per le operazioni finanziate a titolo dell’EPF.
3. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle operazioni può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 16 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle operazioni possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo corrispondente alla misura di assistenza.
4. Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dalla data di avvio dell’EUMAM Ucraina.
Storico versioni
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