Art. 2 · Disposizioni finanziarie

Art. 2

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 14 nov 2022
Disposizioni finanziarie 1.   L’importo di riferimento finanziario iniziale destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 16 000 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese per le operazioni finanziate a titolo dell’EPF. 3.   Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle operazioni può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 16 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle operazioni possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo corrispondente alla misura di assistenza. 4.   Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dalla data di avvio dell’EUMAM Ucraina.
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