Art. 3

Accordi con il beneficiario

In vigore dal 14 nov 2022
Accordi con il beneficiario 1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, nonché dell’articolo 62, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 includono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) la conformità delle unità delle forze armate ucraine sostenute nell’ambito della misura di assistenza con il pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; b) l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per gli scopi per i quali sono stati forniti; c) l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; e d) che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non vadano perduti né siano trasferiti al termine del loro ciclo di vita, a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi di cui al paragrafo 1 senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.
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