Art. 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
In vigore dal 14 nov 2022
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore dell’Ucraina («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. L’obiettivo della misura di assistenza è il sostegno, da parte della missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina), allo sviluppo delle capacità delle forze armate ucraine per consentire loro di difendere l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina e proteggere la popolazione civile dall’aggressione militare in corso.
3. Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura, da parte degli Stati membri, di:
a)
munizioni, attrezzature e piattaforme militari concepite per l’uso letale della forza necessari per soddisfare i requisiti operativi dell’EUMAM Ucraina; e
b)
servizi, ivi compresi il trasporto, il deposito, la manutenzione e la riparazione di tutti i materiali di cui alla lettera a) messi a disposizione dagli Stati membri, ai fini della formazione nel quadro dell’EUMAM Ucraina.
4. Al termine della formazione o alla cessazione dell’EUMAM, il beneficiario sarà nuovamente responsabile del deposito delle munizioni, delle attrezzature e delle piattaforme militari concepite per l’uso letale della forza che erano stati forniti a titolo della misura di assistenza.
5. La durata della misura di assistenza è di 24 mesi dall’adozione della presente decisione.
Storico versioni
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