Art. 1 · Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

Art. 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

In vigore dal 14 nov 2022
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore dell’Ucraina («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   L’obiettivo della misura di assistenza è il sostegno, da parte della missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina), allo sviluppo delle capacità delle forze armate ucraine per consentire loro di difendere l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina e proteggere la popolazione civile dall’aggressione militare in corso. 3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura, da parte degli Stati membri, di: a) munizioni, attrezzature e piattaforme militari concepite per l’uso letale della forza necessari per soddisfare i requisiti operativi dell’EUMAM Ucraina; e b) servizi, ivi compresi il trasporto, il deposito, la manutenzione e la riparazione di tutti i materiali di cui alla lettera a) messi a disposizione dagli Stati membri, ai fini della formazione nel quadro dell’EUMAM Ucraina. 4.   Al termine della formazione o alla cessazione dell’EUMAM, il beneficiario sarà nuovamente responsabile del deposito delle munizioni, delle attrezzature e delle piattaforme militari concepite per l’uso letale della forza che erano stati forniti a titolo della misura di assistenza. 5.   La durata della misura di assistenza è di 24 mesi dall’adozione della presente decisione.
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