Art. 4
Attuazione
In vigore dal 14 nov 2022
Attuazione
1. L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
2. L’EUMAM Ucraina attua le attività di cui all’, paragrafo 3, relative al rimborso e alla sorveglianza delle munizioni, delle attrezzature e delle piattaforme militari concepite per l’uso letale della forza, forniti dagli Stati membri.
Storico versioni
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