Art. 12
Rafforzamento della copertura a fronte di alcune passività finanziarie in Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE
In vigore dal 20 set 2022
Rafforzamento della copertura a fronte di alcune passività finanziarie in Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE
1. In deroga all’articolo 31, paragrafo 8, terza frase, del regolamento (UE) 2021/947, il tasso di copertura del 70 % si applica agli importi dei prestiti erogati dopo il 15 luglio 2022 nell’ambito di operazioni di finanziamento della Banca europea per gli investimenti (BEI) in Ucraina firmate dalla BEI prima del 31 dicembre 2021 e garantite dall’Unione in conformità della decisione n. 466/2014/UE («passività finanziarie coperte nell’ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina») e si applicano gli articoli 211, 212 e 213 del regolamento finanziario, fatti salvi gli della presente decisione.
2. Ai fini dell’articolo 211, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento finanziario, la copertura raggiunge entro il 31 dicembre 2027 il livello corrispondente al tasso di copertura applicato all’importo totale delle passività in essere derivanti dalle passività finanziarie coperte nell’ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina.
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