Art. 13

Valutazione dell’adeguatezza del tasso di copertura e procedura di revisione

In vigore dal 20 set 2022
Valutazione dell’adeguatezza del tasso di copertura e procedura di revisione 1.   Ogni sei mesi a decorrere dal 30 giugno 2023 e ogniqualvolta la Commissione concluda che altri motivi o eventi indicano la necessità di farlo, la Commissione valuta se vi siano nuovi sviluppi che potrebbero incidere in modo duraturo e significativo sull’adeguatezza del tasso di copertura, compreso il tasso di accantonamento versato, di cui agli . La Commissione individua in particolare la presenza di una variazione duratura significativa del profilo di rischio di credito di tali esposizioni avvalendosi di dati relativi a un periodo di almeno due anni. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato in conformità dell’ per modificare gli per adeguare il tasso di copertura, in particolare per tenere conto degli sviluppi di cui al paragrafo 1.
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