Art. 14

Dotazione detenuta nel fondo comune di copertura

In vigore dal 20 set 2022
Dotazione detenuta nel fondo comune di copertura 1.   Anziché la regola generale di cui all’articolo 31, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/947, la passività finanziaria derivante dall’AMF contemplata è coperta separatamente da altre passività finanziarie nell’ambito della garanzia per le azioni esterne e la dotazione accantonata nel fondo comune di copertura per l’AMF contemplata è utilizzata unicamente per le passività finanziarie a titolo dell’AMF contemplata. Anziché la regola generale di cui all’articolo 31, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/947, la passività finanziaria derivante dalle passività finanziarie coperte nell’ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina è coperta separatamente da altre passività finanziarie nell’ambito del fondo di garanzia per le azioni esterne e la dotazione accantonata nel fondo comune di copertura per le passività finanziarie coperte nell’ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina è utilizzata unicamente per le passività finanziarie a titolo dell’AMF contemplata. 2.   In deroga all’articolo 213 del regolamento finanziario, il tasso di copertura effettivo non si applica alla dotazione accantonata nel fondo comune di copertura a fronte dell’AMF contemplata e delle passività finanziarie coperte nell’ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina. 3.   In deroga all’articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, qualsiasi eccedenza della copertura di cui all’, paragrafo 2, della presente decisione costituisce un’entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario per il programma di assistenza esterna cui l’Ucraina è ammissibile.
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