Art. 11

Copertura dell’AMF contemplata

In vigore dal 20 set 2022
Copertura dell’AMF contemplata 1.   Per l’AMF contemplata è applicato un tasso di copertura del 70 % anziché la regola generale di cui all’articolo 31, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/947. Tuttavia il livello della dotazione versata al fondo comune di copertura è mantenuto e, se utilizzato, ricostituito, fatto salvo l’, lettera a) della presente decisione, a livello del 9 % delle passività in essere dell’AMF contemplata fino al completo utilizzo delle garanzie di cui all’. 2.   Gli importi risultanti dalle attivazioni della garanzia di cui all’ costituiscono entrate con destinazione specifica esterne destinate al pagamento delle passività finanziarie derivanti dall’AMF contemplata e ai pagamenti al fondo comune di copertura, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento finanziario. 3.   In deroga all’articolo 211, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento finanziario, l’importo delle garanzie di cui all’, paragrafo 1, è incluso nell’importo della passività finanziaria autorizzata. In deroga all’articolo 211, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento finanziario, gli importi della copertura di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono presi in considerazione per il calcolo della copertura risultante dal tasso di copertura a fronte dell’AMF contemplata. 4.   In deroga all’articolo 211, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, gli importi recuperati dall’Ucraina in relazione all’AMF contemplata non contribuiscono alla copertura fino all’importo delle attivazioni della garanzia onorate dagli Stati membri a norma dell’, lettera a), della presente decisione. Tali importi sono rimborsati a detti Stati membri.
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