Art. 9
Contributi in forma di garanzia da parte degli Stati membri
In vigore dal 20 set 2022
Contributi in forma di garanzia da parte degli Stati membri
1. Con riguardo all’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione a favore dell’Ucraina di cui all’ della presente decisione e di cui alla decisione (UE) 2022/1201, gli Stati membri possono integrare la copertura per l’assistenza macrofinanziaria detenuta nel fondo comune di copertura fornendo garanzie fino a un importo totale di 3 660 000 000 EUR («AMF contemplata»).
2. I contributi degli Stati membri sono forniti sotto forma di garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta mediante un accordo di garanzia da concludersi con la Commissione, in conformità dell’.
3. La quota relativa del contributo dello Stato membro interessato (criterio di contribuzione) all’importo di cui al paragrafo 1 corrisponde alla quota relativa di tale Stato membro sul reddito nazionale lordo totale dell’Unione, quale risulta dalla rubrica «Stato generale delle entrate» del bilancio 2022, parte A («Finanziamento del bilancio annuale dell’Unione — Introduzione»), tabella 4, colonna 1, iscritta nel bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2022, definitivamente adottato il 24 novembre 2021 (13).
4. Le garanzie prendono effetto per ciascuno Stato membro a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di garanzia tra la Commissione e tale Stato membro interessato, di cui all’.
Storico versioni
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