Art. 10

Accordi di garanzia

In vigore dal 20 set 2022
Accordi di garanzia La Commissione conclude un accordo di garanzia con ciascuno Stato membro che fornisce una garanzia di cui all’. L’accordo stabilisce le norme che disciplinano la garanzia, che sono le stesse per tutti gli Stati membri e comprendono in particolare disposizioni: a) che stabiliscono l’obbligo per gli Stati membri di onorare le attivazioni della garanzia effettuate dalla Commissione in relazione all’AMF contemplata, una volta che gli importi complessivi della dotazione iniziale, o ricostituita successivamente, accantonata nel fondo comune di copertura a fronte della passività finanziaria derivante dall’AMF contemplata siano stati pienamente utilizzati o siano in procinto di esserlo; b) atte ad assicurare che le attivazioni della garanzia siano effettuate proporzionalmente applicando il criterio di contribuzione di cui all’, paragrafo 3; c) atte a prevedere che le attivazioni della garanzia assicurino la capacità dell’Unione di rimborsare i fondi presi a prestito a norma dell’, paragrafo 2, sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie a seguito di un mancato pagamento da parte dell’Ucraina, compresi i casi di modifica del calendario di pagamento per qualsiasi motivo, nonché i previsti mancati pagamenti; d) atte ad assicurare che le attivazioni della garanzia possano essere utilizzate per ricostituire la dotazione del fondo comune di copertura nel caso sia stata utilizzata a fronte dell’AMF contemplata; e) atte ad assicurare che in capo a uno Stato membro che non abbia onorato l’attivazione di una garanzia continui a incombere tale obbligo; f) relative alle condizioni di pagamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:1628:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo