Art. 1
Messa a disposizione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione
In vigore dal 20 set 2022
Messa a disposizione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione
1. L’Unione mette a disposizione dell’Ucraina un’assistenza macrofinanziaria eccezionale per un importo massimo di 5 000 000 000 EUR («assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione») al fine di sostenere la stabilità macrofinanziaria dell’Ucraina. L’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione è erogata all’Ucraina sotto forma di prestiti. Essa contribuisce a coprire il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina individuato in cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali.
2. Al fine di finanziare l’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione, alla Commissione è conferito il potere di prendere in prestito, a nome dell’Unione, i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso le istituzioni finanziarie e di concederli a sua volta in prestito all’Ucraina. I prestiti erogati a norma del paragrafo 1 del presente articolo e della decisione (UE) 2022/1201 hanno congiuntamente una scadenza media massima di 25 anni.
3. L’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione è messa a disposizione a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del protocollo d’intesa di cui all’, paragrafo 1, e durante il periodo di disponibilità ivi stabilito, anche se le garanzie di cui al capo II, sezione 1, della presente decisione non sono ancora state fornite.
4. Qualora, nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione, il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione riduce l’importo dell’assistenza, lo sospende o lo annulla.
Storico versioni
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