Art. 3
Protocollo d’intesa
In vigore dal 20 set 2022
Protocollo d’intesa
1. La Commissione concorda con l’Ucraina condizioni inerenti alle politiche alle quali deve essere collegata l’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione. Le condizioni inerenti alle politiche sono adottate secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Tali condizioni inerenti alle politiche sono stabilite in un protocollo d’intesa.
2. Gli obblighi di rendicontazione adottati a norma della decisione (UE) 2022/1201 sono inclusi nel protocollo d’intesa e garantiscono, in particolare, l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità in relazione all’utilizzo dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione.
3. Le condizioni finanziarie dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e l’Ucraina.
4. La Commissione verifica, con cadenza periodica, l’attuazione degli obblighi di rendicontazione e i progressi compiuti nel rispetto delle condizioni inerenti alle politiche di cui al protocollo d’intesa. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati di detta verifica.
Storico versioni
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